Regolamento d'Istituto Art. 34 - Vigilanza degli studenti durante l'attività didattica  

Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Art. 34 - Vigilanza degli studenti durante l'attività didattica  
  1. Al cambio dei docenti tra un'ora di lezione e l'altra gli alunni devono restare nelle aule di appartenenza.
  2.  In caso di mancata sostituzione di un docente assente o in ritardo, i Collaboratori Scolastici svolgono la vigilanza degli studenti, segnalando contestualmente l'assenza alla Presidenza, per le sostituzioni.
  3.  Lo studente non può lasciare la classe senza l'autorizzazione dell'insegnante. Uscite brevi dalle aule per straordinarie necessità possono essere concesse dai docenti, sotto la loro responsabilità, nelle loro ore di lezione senza particolari formalità.
  4.  Per garantire la possibilità di vigilanza durante l’intervallo delle lezioni dalle 9.50 alle 10.05, gli alunni devono lasciare le aule e accedere ai corridoi e agli spazi aperti della scuola. La sorveglianza – di competenza del dell’insegnante della seconda ora - sarà garantita dai docenti, eventualmente con turni e modalità stabiliti con apposita circolare della Dirigenza, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici. La turnazione mira a consentire, se possibile, un breve riposo anche ai docenti che abbiano almeno 4 ore di lezione.   Nella pausa dalle ore 11.50 alle 12.00, la vigilanza è affidata ai docenti dell’ora che garantiranno la sorveglianza nelle classi in cui prestano servizio; non configurandosi come un vero e proprio intervallo, agli studenti è consentito di allontanarsi dall’aula solo per particolari necessità dietro autorizzazione del docente.
  5. Non è permesso allo studente abbandonare in alcun caso la scuola durante le ore di lezione senza l'autorizzazione della Dirigenza o di un docente incaricato.
  6.  . Agli studenti è interdetto l'accesso senza autorizzazione alla sala professori, alla segreteria e ai laboratori.
  7.  Nella pausa tra le lezioni/corsi antimeridiani e pomeridiani agli alunni non è consentito rimanere nelle aule e nei corridoi. La permanenza nei locali della scuola sarà possibile solo se l’Istituto potrà garantire la vigilanza. 8. La vigilanza sulle attività integrative pomeridiane può essere affidata, oltre che ai docenti o a incaricati con contratto di prestazione professionale, anche ai Collaboratori Scolastici. 

Licenza

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